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martedì 7 gennaio 2025 
Documento Programmatico sulla Sicurezza
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Regolamento
Il software D.P.S. ON LINE è stato creato per consentire una semplice compilazione mirata alla registrazione e la stampa del Documento Programmatico sulla Sicurezza.
Ogni singolo utente dovrà essere registrato e accettare le condizioni economiche e l'assunzione di ogni responsabilità civile e penale, al termine di tale procedura avrà a disposizione per la compilazione e la stampa 1 D.P.S. al costo Euro 100,00 + iva.
Le aziende che intendono utilizzare questo strumento per redigere il D.P.S. per i propri clienti dovranno compilare e firmare un contratto che prevede l'acquisto di uno o più blocchi da 10 D.P.S. al costo di Euro 800,00+iva, oltre l'accettazione delle condizioni economiche e l'assunzione di ogni responsabilità civile e penale.
Per ragioni di sicurezza, legali e amministrative oltre alla USER da noi fornita e la PASSWORD scelta dal cliente/utente, viene registrato l'indirizzo IP (18.224.32.243), la data e l'ora di ogni accesso.
Informatizzare declina ogni responsabilità di qualsiasi natura e genere sulla compilazione, l'elaborazione, la stampa, e l'uso in genere del software.
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Informativa ex art. 13 D.lgs. 30.06.2003, n. 196

"Codice in materia di protezione dei dati personali"

Desideriamo informarLa che il D.lgs. 196/2003 prevede il diritto alla protezione dei dati personali. In ossequio a questa legge, il trattamento di tali dati si svolgerà nel rispetto dei Suoi diritti e delle libertà fondamentali, nonché della Sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei Suoi dati personali.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 196/2003, La informiamo che:

a) I dati da Lei forniti o raccolti presso terzi, sono trattati nel Suo interesse per perseguire attività di elaborazione dati. In conformità ai requisiti di sicurezza richiesti dalla legge, il trattamento sarà effettuato solo tramite sistemi informatici mediante l’utilizzo di sistemi di trasmissione dati e reti di comunicazione elettronica ed in ossequio alle prescrizioni contenute nell’ Autorizzazione n. 5/2004 al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari (G.U. n. 190 del 14 agosto 2004) (Capo III - Attività di elaborazione di dati)
b) Il conferimento dei dati è facoltativo. Un eventuale rifiuto di consentire il trattamento di tali dati potrebbe però comportare l’impossibilità di prosecuzione del rapporto poiché verrebbe a mancare il perseguimento delle attività di cui al comma a); Al solo fine di far fronte ai necessari adempimenti fiscali, i dati personali saranno, inoltre, comunicati allo studio di commercialisti al quale è affidata la gestione di tali adempimenti.
c) In ogni momento potrai esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art.7 del D.lgs.196/2003. In particolare:
1) E' Suo diritto ottenere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile;
2) Ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati;
3) Ha inoltre diritto ad ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione. dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge;
4) Ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.

Dichiaro di aver letto l’informativa e di accettare le modalità di trattamento e finalità in essa previste. I dati personali forniti a sono indispensabili per fornire i servizi richiesti.
Il titolare del trattamento è: con sede in
Acconsento che , mi tenga informato anche mediante newsletter, riguardo aggiornamenti legislativi, novita’, proposte commerciali sui servizi svolti.
Potrò esercitare in qualsiasi momento presso il Titolare del Trattamento, secondo quanto stabilito dall'articolo 7 del citato Dlgs. 196/03, il diritto di controllare, aggiornare, modificare o cancellare i dati personali forniti. Dichiaro di essere a conoscenza che la richiesta di cancellazione dei dati comporterà anche l’immediata risoluzione del contratto e la cessazione dei servizi erogati.

Introduzione
Tutte le aziende, pubbliche e private, sono tenute a trattare i dati personali secondo "misure minime di sicurezza", come dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 ("Testo Unico sulla Privacy").
Tali misure devono essere descritte all’interno del Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS o DPsS), che conterrà le regole del trattamento e della conservazione dei dati personali e sensibili nell’ambito dell’azienda. Il DPS rappresenta perciò lo strumento di riferimento per il trattamento dei dati personali e sensibili, ma soprattutto indica la strategia di sicurezza che devono seguire tutti i dipendenti, collaboratori, partner e fornitori. Entro il 31 marzo di ogni anno il DPS deve essere aggiornato e allegato al bilancio annuale. Il termine per il 2005 è stato fissato al 31 dicembre 2005. Se, per certificare ragioni, non sarà possibile redigerlo entro il 31 dicembre 2005, il termine ultimo per l'adeguamento degli strumenti elettronici che non consentono l'adozione delle misure minime di sicurezza entro il 31 dicembre 2005 sarà il 31 marzo 2006. Le misure di sicurezza adeguate non sono state specificate in dettaglio dalla legge, ma ordina alle aziende la classificazione dei propri dati, la realizzazione di un organizzazione informatica per proteggerli, il rilevamento dei rischi per eventuali perdite dati e trattamenti non conformi. Tra queste misure appunto la redazione del DPS da mantenere sempre aggiornato e, in caso di richiesta, sottoposto all’autorità giudiziaria.

Il codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs 196/03) prevede tra le varie integrazioni alla disciplina della privacy la formazione degli incaricati del trattamento dei dati. (Si ricorda che gli incaricati sono le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile. Normalmente si tratta di dipendenti o collaboratori del titolare del trattamento.) L'allegato B al Testo Unico, che sostituisce il d.p.r. 318/99 per le misure minime di sicurezza, prevede, all'art. 19, che il Documento programmatico sulla sicurezza debba contenere, tra l'altro, la previsione di interventi formativi riguardanti:
- i rischi che incombono sui dati;
- le misure disponibili per prevenire eventi dannosi;
- i profili della disciplina sulla protezione dei dati personali piu rilevanti in rapporto alle relative attivita;
- le responsabilita che ne derivano;
- le modalita per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare.
Dati
- "dato personale": qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- "dati identificativi": i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
- "dati sensibili": i dati personali idonei a rivelare
l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Soggetti
- "titolare": la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- "responsabile": la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
- "incaricati": le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile.

I dati personali
a) Il nome, il cognome, l'indirizzo, il numero di telefono, il codice fiscale, la Partita Iva, dati bancari...
b) Informazioni circa la composizione del nucleo familiare, la professione esercitata da un determinato soggetto, sia fisico che giuridico, la sua formazione...

I dati sensibili
c) Fotografie, radiografie, video, suoni, impronte...
d) Informazioni relative al profilo creditizio, alla retribuzione...
e) Informazioni relative alla salute di un soggetto, alla vita sessuale, alla partecipazione ad associazioni di categoria, a partiti, trattenute sindacali, cartelle cliniche, rilevazioni di presenze...

Misure minime previste dalla legge sulla privacy per il trattamento dei dati con l'ausilio di mezzi informatici  [top]
Le misure minime riguardano:
a) autenticazione informatica;
b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati
e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;
h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

Le modalità tecniche per corrispondere a tali prescrizioni sono contenute nel disciplinare tecnico, allegato B del Decreto Legislativo 196 del 30/6/2003. Per chi tratta dati sensibili vedi anche il DPS.

Sanzioni  [top]
Gli obblighi di legge prevedono che il titolare del trattamento debba adottare tutte le misure necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al valore dei propri dati, e che tali misure siano costantemente aggiornate allo stato dell'arte e correttamente funzionanti. Ciò significa che il titolare del trattamento non risponde solo dei danni causati direttamente, ma anche di quelli provocati da tutti i propri dipendenti e persino da terzi, se non ha correttamente implementato le giuste misure di sicurezza per impedirli. In questo caso si applica l'inversione dell'onere della prova: non è necessario che chi ha subito il danno debba provare la responsabilità oggettiva del titolare del trattamento, ma toccherà a questi provare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Nel caso di mancato adeguamento, le responsabilità in cui si rischia di incorrere sono sia di tipo civile che penale con multe da 3.000 a 60.000 euro e reclusione dai 6 mesi ai 3 anni. Le pene pecuniarie possano subire sensibili modifiche in casi particolari, con penale massima aumentabile sino a tre volte o, al contrario, riduzioni della pena qualora il soggetto s'impegni ad adeguarsi alla normativa in tempi brevi. Il Garante per la Privacy, in caso di infrazione alla normativa, può ordinare all'azienda la sospensione di ogni attività di trattamento dei dati personali fino a che non saranno risolti i problemi emersi.
La normativa vigente che regola la tutela dei dati personali.  [top]
Il Codice di Tutela dei Dati Personali, emanato con DPR n. 196 del 30 Giugno 2003, ed entrato in vigore il 1 gennaio 2004. Il Codice riunisce in unico contesto (Testo Unico) la legge madre sulla protezione dei dati (675/1996) e gli altri decreti legislativi, regolamenti e codici deontologici che si sono succeduti in questi anni, e contiene anche importanti innovazioni che tengono conto della “giurisprudenza” del Garante e della direttiva UE 2000/58 sulla riservatezza nelle comunicazioni elettroniche.

Novità contenute nel nuovo Codice sulla Privacy  [top]
Il Testo Unico adegua, sotto l’aspetto tecnologico ed esperienza acquisita, la precedente normativa fornendo due direttive fondamentali: i dati personali, contenuti nel sistema informativo aziendale, devono essere tutelati dall’insieme delle “misure minime di sicurezza”,in parte già presenti nel DPR 318/99; tali misure non sono sufficienti ma solo necessarie alla definizione della struttura del sistema, che deve essere stabilito di volta in volta in funzione dell’analisi dell’intero modello aziendale.

Cosa indicare nel DPS  [top]
l'elenco dei trattamenti di dati personali, la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati, l'analisi dei rischi che incombono sui dati, le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità, la descrizione dei criteri e delle modalità di ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento, la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati, la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all'esterno della struttura del titolare, per i dati personali sensibili, idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, l'individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell'interessato

Il titolare, il responsabile, l’incaricato e l’interessato  [top]
Titolare : la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, compreso il profilo della sicurezza.
Responsabile : la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione ed organismo preposti dal titolare al trattamento dei dati personali. I compiti affidati al responsabile sono specificati analiticamente per iscritto.
Incaricati : le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile.
Interessato : la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione a cui si riferiscono i dati personali.

Cariche non previste dal nuovo Codice  [top]
Responsabile Ufficio Operativo : l'incaricato che per ruolo o livello assume la responsabilità della corretta applicazione di funzioni e/o procedure nell'ambito del proprio Ufficio Operativo. I compiti affidati al Responsabile dell'Ufficio Operativo sono specificati analiticamente per iscritto nel Manuale delle istruzioni e procedure.
Addetti alla custodia delle parole chiave : persone incaricate per iscritto alla custodia delle parole chiave o ad accedere alle informazioni a esse relative.
Amministratori di sistema : soggetti cui è conferito il compito di sovrintendere alle risorse del sistema operativo e/o di gestione dei data base e di gestirne l'utilizzo.
Incaricati della manutenzione : persone addette alla manutenzione dell'hardware, del software applicativo e del software di base degli elaboratori sui quali sono memorizzati i dati personali sensibili.

Finalità delle “misure minime di sicurezza”  [top]
L'Articolo 31 del Codice dispone che i dati personali debbano essere custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo i rischi di:
- distruzione o perdita, anche accidentale
- accesso non autorizzato
- trattamento non consentito o conforme alla finalità della raccolta

Il ‘trattamento di dati'  [top]
L’operazione o l’insieme di operazioni, effettuate anche senza l’utilizzo di strumenti elettronici, relativi la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in un database.

I “Dati personali”  [top]
Per“Dato Personale”si intende qualsiasi informazione inerente a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

I “Dati sensibili”  [top]
S’intendono i dati personali atti a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale.

Allegato B.  [top]

Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza
(Artt. da 33 a 36 del Codice)

Trattamenti con strumenti elettronici

Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile ove designato e dell'incaricato, in caso di trattamento con strumenti elettronici:

Sistema di autenticazione informatica
1. Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è consentito agli incaricati dotati di credenziali di autenticazione che consentano il superamento di una procedura di autenticazione relativa a uno specifico trattamento o a un insieme di trattamenti.
2. Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l'identificazione dell'incaricato associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo dell'incaricato, eventualmente associato a un codice identificativo o a una parola chiave, oppure in una caratteristica biometrica dell'incaricato, eventualmente associata a un codice identificativo o a una parola chiave.
3. Ad ogni incaricato sono assegnate o associate individualmente una o più credenziali per l'autenticazione.
4. Con le istruzioni impartite agli incaricati è prescritto di adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed uso esclusivo dell'incaricato.
5. La parola chiave, quando è prevista dal sistema di autenticazione, è composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito; essa non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato ed è modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi. In caso di trattamento di dati sensibili e di dati giudiziari la parola chiave è modificata almeno ogni tre mesi.
6. Il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non può essere assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi.
7. Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate, salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica.
8. Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita della qualità che consente all'incaricato l'accesso ai dati personali.
9. Sono impartite istruzioni agli incaricati per non lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico durante una sessione di trattamento.
10. Quando l'accesso ai dati e agli strumenti elettronici è consentito esclusivamente mediante uso della componente riservata della credenziale per l'autenticazione, sono impartite idonee e preventive disposizioni scritte volte a individuare chiaramente le modalità con le quali il titolare può assicurare la disponibilità di dati o strumenti elettronici in caso di prolungata assenza o impedimento dell'incaricato che renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessità di operatività e di sicurezza del sistema. In tal caso la custodia delle copie delle credenziali è organizzata garantendo la relativa segretezza e individuando preventivamente per iscritto i soggetti incaricati della loro custodia, i quali devono informare tempestivamente l'incaricato dell'intervento effettuato.
11. Le disposizioni sul sistema di autenticazione di cui ai precedenti punti e quelle sul sistema di autorizzazione non si applicano ai trattamenti dei dati personali destinati alla diffusione.

Sistema di autorizzazione
12. Quando per gli incaricati sono individuati profili di autorizzazione di ambito diverso è utilizzato un sistema di autorizzazione.
13. I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi omogenee di incaricati, sono individuati e configurati anteriormente all'inizio del trattamento, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento.
14. Periodicamente, e comunque almeno annualmente, è verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione.

Altre misure di sicurezza
15. Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.
16. I dati personali sono protetti contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art. 615-quinquies del codice penale, mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici da aggiornare con cadenza almeno semestrale.
17. Gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti sono effettuati almeno annualmente. In caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari l'aggiornamento è almeno semestrale.
18. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale.

Documento programmatico sulla sicurezza
19. Entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari redige anche attraverso il responsabile, se designato, un documento programmatico sulla sicurezza contenente idonee informazioni riguardo:

19.1. l'elenco dei trattamenti di dati personali;
19.2. la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati;
19.3. l'analisi dei rischi che incombono sui dati;
19.4. le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonchè la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;
19.5. la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento di cui al successivo punto 23;
19.6. la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La formazione è programmata già al momento dell'ingresso in servizio, nonchè in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali;
19.7. la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all'esterno della struttura del titolare;
19.8. per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di cui al punto 24, l'individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell'interessato.

Ulteriori misure in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari
20. I dati sensibili o giudiziari sono protetti contro l'accesso abusivo, di cui all'art. 615-ter del codice penale, mediante l'utilizzo di idonei strumenti elettronici.
21. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti.
22. I supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari se non utilizzati sono distrutti o resi inutilizzabili, ovvero possono essere riutilizzati da altri incaricati, non autorizzati al trattamento degli stessi dati, se le informazioni precedentemente in essi contenute non sono intelligibili e tecnicamente in alcun modo ricostruibili.
23. Sono adottate idonee misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette giorni.
24. Gli organismi sanitari e gli esercenti le professioni sanitarie effettuano il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale contenuti in elenchi, registri o banche di dati con le modalità di cui all'articolo 22, comma 6, del codice, anche al fine di consentire il trattamento disgiunto dei medesimi dati dagli altri dati personali che permettono di identificare direttamente gli interessati. I dati relativi all'identità genetica sono trattati esclusivamente all'interno di locali protetti accessibili ai soli incaricati dei trattamenti ed ai soggetti specificatamente autorizzati ad accedervi; il trasporto dei dati all'esterno dei locali riservati al loro trattamento deve avvenire in contenitori muniti di serratura o dispositivi equipollenti; il trasferimento dei dati in formato elettronico è cifrato.

Misure di tutela e garanzia
25. Il titolare che adotta misure minime di sicurezza avvalendosi di soggetti esterni alla propria struttura, per provvedere alla esecuzione riceve dall'installatore una descrizione scritta dell'intervento effettuato che ne attesta la conformità alle disposizioni del presente disciplinare tecnico.
26. Il titolare riferisce, nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta, dell'avvenuta redazione o aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza.

Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici  [top]

Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile, ove designato, e dell'incaricato, in caso di trattamento con strumenti diversi da quelli elettronici:

27. Agli incaricati sono impartite istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia, per l'intero ciclo necessario allo svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali. Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.
28. Quando gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari sono affidati agli incaricati del trattamento per lo svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e documenti sono controllati e custoditi dagli incaricati fino alla restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione, e sono restituiti al termine delle operazioni affidate.
29. L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è controllato. Le persone ammesse, a qualunque titolo, dopo l'orario di chiusura, sono identificate e registrate. Quando gli archivi non sono dotati di strumenti elettronici per il controllo degli accessi o di incaricati della vigilanza, le persone che vi accedono sono preventivamente autorizzate.

Aggiornamenti

24 maggio 2007 - Guida pratica e misure di semplificazione per le piccole e medie imprese

Il Garante per la Protezione dei dati Personali delibera una Guida Pratica per le PMI: la Delibera e la Guida. I dati devono essere pertinenti, non eccedenti rispetto a finalità legittime. Le operazioni di trattamento (quali la raccolta, comunicazione o diffusione di dati personali) sono effettuate anche a cura del responsabile (se designato) e degli incaricati del trattamento. Altri argomenti: titolare e responsabile del trattamento. Incaricati del trattamento, la notifica. L'informativa. Il consenso dell'interessato. Dati sensibili e adempimenti. Documento Programmatico Sicurezza (DPS).

10 marzo 2007 - Linee guida per le aziende con dipendenti: email e internet
Le politiche dell'azienda per evitare abusi nel controllo delle email e dei log file nei confronti dei propri dipendenti; le misure idonee, tutelando i diritti delle persone e aziendali.
Il problema dei logfile, traffico internet, e-mail e archiviazione messaggi. Navigazione e limiti.
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